Istituzione del Reddito di libertà per le donne vittime di violenza

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di accesso al Reddito di Libertà. Consulta gli allegati

Data:

14 ottobre 2024

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Descrizione

Premessa

L'Ambito Plus di Ozieri, con il presente Avviso seleziona le donne destinatarie del Programma Regionale denominato “Reddito di libertà per le donne vittime di violenza” istituito ai sensi delle L.R.

n. 33/2018. Il reddito di libertà si configura come misura specifica di sostegno per favorire, mediante l'indipendenza economica, l'autonomia e l'emancipazione delle donne vittime di violenza domestica che si trovino in condizione di povertà con o senza figli minori a fronte dell'impegno di accoglienza e sottoscrizione di un progetto personalizzato.

 

Art. 1 Destinatarie e criteri di accesso

In armonia con le disposizioni di cui all'art. 4 della legge, che disciplina i requisiti e le condizioni di accesso alla misura, al fine di evitare forme di discriminazioni fra donne vittime di violenza, possono accedere al reddito di libertà (RDL) le donne, con o senza figli minori, vittime di violenza certificata dai servizi sociali del Comune di residenza o dai servizi sociali del Comune di nuovo domicilio, che sono seguite dai Centri antiviolenza o che siano o siano state ospiti sia in una Casa di Accoglienza, sia in una struttura similare, cui non sono potute accedere per mancanza di posti disponibili.

Art. 2 Criteri di selezione delle domande

Fermo restando quanto stabilito all’art. 4 delle linee guida regionali, nel caso in cui le risorse disponibili siano insufficienti rispetto ai fabbisogni rilevati, l’individuazione delle donne ammesse al beneficio ha luogo sulla base del livello di gravità del bisogno, determinato dai seguenti criteri:

  1. gravità della condizione personale della donna richiedente, determinata dallo stato di salute, gravidanza, disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992, bassa scolarizzazione (fino ad un massimo di 35 punti su 100);
  2. gravità della condizione familiare determinata dalla presenza di figli minori e/o figli con disabilità (fino ad un massimo di 35 punti su 100);
  3. condizione reddituale e patrimoniale della donna richiedente certificata dalla dichiarazione dei redditi;
  4. personale o da autocertificazione attestante il reddito personale (fino ad un massimo di 20 punti su 100);
  5. eventuale tempo di permanenza all'interno di una casa di accoglienza o di una struttura similare (fino ad un massimo di 10 punti su100).

 

Art. 3 Ammontare minimo e massimo del sussidio.

L'ammontare minimo e massimo del sussidio economico mensile è così determinato:

    • nel caso di donna sola, è stabilito nella misura fissa di € 811,00 (dato ricavato sulla base del calcolo ISTAT per la soglia di povertà assoluta);
    • nel caso di donna con figli minori, l'ammontare minimo del sussidio è determinato dall'applicazione della formula ISTAT di calcolo della soglia di povertà assoluta, tenendo conto, ai fini della sua determinazione, del luogo di residenza o di domicilio della donna;

 

 

    • il sussidio così determinato è aumentato rispettivamente:
      1. di € 100,00 se la donna sia persona con disabilità o abbia figli con disabilità;
      2. di € 200,00 se nel nucleo preso in carico sono presenti due o più persone con disabilità.

 

L'ammontare del sussidio, così determinato, può essere aumentato da quello stabilito per il rimborso delle spese legali e per l'inserimento lavorativo.

 

Art. 4 Procedimento

Il Comune di Ozieri, in qualità di Ente Gestore Plus, in raccordo con le équipe dei Centri antiviolenza o delle Case di accoglienza, acquisito il consenso delle donne, secondo il metodo della co-progettazione, predisporrà il piano personalizzato di interventi, in base ai criteri riportati nelle Linee Guida allegate alla

D.G.R. n. 27/29 del 10/08/2023.

Nel caso in cui altri soggetti istituzionali (Consultori, forze dell’ordine ecc.) abbiano in carico o vengano a conoscenza di situazioni di donne vittime di violenza che potrebbero beneficiare della misura, questi segnaleranno i casi ai servizi sociali dei PLUS beneficiari o ai CAV del territorio, ai quali spetterà la valutazione di una successiva presa in carico e redazione del progetto personalizzato.

In ragione del fatto che possono accedere alla misura anche donne che siano state o siano ospiti di strutture similari ad una casa di accoglienza, cui non sono potute accedere per mancanza di posti disponibili, e le donne seguite dai Centri Antiviolenza, in tali casi il progetto deve essere presentato presso l'ambito PLUS nel cui territorio sia compresa la casa di accoglienza che non ha potuto ospitare la donna o nel cui territorio si trovi il Centro Antiviolenza che segue la donna.

Art. 5 Piano Personalizzato: interventi, servizi e durata

L’erogazione del sussidio economico può avvenire con la periodicità che, in sede di co-progettazione, si ritiene conforme agli obiettivi progettuali. Il piano personalizzato di interventi, a titolo esemplificativo, può prevedere singolarmente o congiuntamente i seguenti interventi:

  1. erogazione di un sussidio economico, cosi come determinato ai sensi dell’art. 2;
  2. sostegno economico per le spese legali;
  3. accesso ai dispositivi di politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione;
  4. avvio all'autoimpiego;
  5. inserimenti lavorativi;
  6. aiuto economico per favorire la mobilità geografica per sfuggire alla condizione di violenza;
  7. garanzia della continuità scolastica della donna vittima di violenza e per i figli minori e maggiorenni che debbano completare il ciclo di istruzione;
  8. sostegno per il raggiungimento dell'autonomia abitativa a favore delle donne vittime di violenza che non dispongono di un alloggio o il cui alloggio è divenuto impraticabile per ragioni di sicurezza personale. I progetti devono avere l’obiettivo di sostenere gradualmente la fase di passaggio verso la completa autonomia abitativa, anche attraverso la formula del cohousing.

Il piano personalizzato verrà elaborato tenendo conto, inoltre, di eventuali altri benefici percepiti dalla donna e dal nucleo preso in carico.

La durata del piano personalizzato coincide con la durata dell'erogazione del RDL che, per legge, può andare da un minimo di dodici mesi ad un massimo di trentasei mesi. La durata dell'erogazione del RDL e del piano sono definite in sede di co-progettazione, avuto riguardo alla disponibilità delle risorse

 

 

assegnate all’Ambito e alla gravità della situazione della vittima di violenza, determinata sulla base dei criteri definiti nelle linee guida. Il piano personalizzato, prima della scadenza della sua durata, può essere prorogato fino alla durata massima di tre anni.

Art. 6 Domanda di partecipazione

Le domande di accesso al Reddito di Libertà possono essere presentate previa presa in carico della donna da parte dei Centri Antiviolenza e/o delle Case di Accoglienza e rilascio della certificazione prevista da parte dei Servizi sociali del Comune di pertinenza.

La domanda potrà essere presentata al protocollo del proprio Comune di residenza su appositi moduli predisposti e disponibili presso il Centro Antiviolenza contattabile ai seguenti recapiti tel. 345.5151531, e-mail sdspaziodonna@gmail.com, pec cavspaziodonna@legalmail.it.

Art.7 Termini per la presentazione delle istanze

Le istanze potranno essere presentate a partire dalla pubblicazione del presente avviso e sino alla data del 30.08.2024.

Art. 8 Compatibilità con altre misure di sostegno al reddito.

Il Reddito di libertà ex legge regionale n. 33/2018 è compatibile con le misure nazionali e regionali di contrasto alla povertà. Il Reddito di libertà ex legge regionale n. 33/2018 non è compatibile col Reddito di libertà nazionale gestito dall’INPS tramite i Comuni.

 

Art. 9 Informativa in materia di protezione dati personali

I dati personali comunicati nelle domande di partecipazione e nel progetto personalizzato, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente avviso nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 e degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679.

Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Art. 10 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa riferimento a quanto approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la L.R. n. 33/2018 e in riferimento alle Linee Guida allegate alla

D.G.R. n. 27/29 del 10/08/2023.

Informazioni, richieste di chiarimento, potranno essere rivolte al Centro antiviolenza ai seguenti recapiti: tel. 345.5151531, e-mail sdspaziodonna@gmail.com, pec cavspaziodonna@legalmail.it.

Allegati

A cura di

Ufficio Servizi Sociali

Via San Giacomo, Ittireddu, Sassari, Sardegna, 07010, Italia 3

Email: servizisociali@comune.ittireddu.ss.it
PEC: servizisociali@pec.comune.ittireddu.ss.it
Telefono: 079767623 int. 7

Pagina aggiornata il 14/10/2024